IMPIANTI ALIMENTATI A GAS (LEGGE n. 1083/71)
La legge n.1083/1971 sancisce il principio generale per cui un impianto del gas è considerato a regola d’arte quando è realizzato nel rispetto delle norme Uni CIG (art.3).
Tale legge, che regolamenta la sicurezza dell’utilizzo di gas combustibile negli impianti domestici e similari, stabilisce che i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti, devono essere realizzati secondo le regole di buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza.
Definizione di impianto del gas (Art. 1 comma 5 D.p.r. n. 447/91): “Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione”.
SANZIONI
Art 5 L.1083/1971 “I trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da euro 51.65 a euro 1032.91 o con l’arresto fino a due anni.”
PER IL RISPETTO DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI D’UTILIZZO DEL GAS, IN CIVILI ABITAZIONI O IN ATTIVITÀ PRODUTTIVE, OCCORRE DISTINGUERE LE SEGUENTI FATTISPECIE:
IMPIANTI CIVILI: SOGGETTI A LEGGE n. 46/90
1) IMPIANTI ESISTENTI NON MODIFICATI DA INTERVENTI EDILIZI
1.a) VECCHI IMPIANTI (ANTECEDENTI AL 13.03.1990)
1.b) IMPIANTI INSTALLATI DAL 13.03.1990
2) IMPIANTI ESISTENTI OGGETTO DI INTERVENTO EDILIZIO O DI NUOVA REALIZZAZIONE:
2.a) IMPIANTI DI PORTATA TERMICA NON MAGGIORE A 35 KW
2.b.) SE L’IMPIANTO DI PORTATA TERMICA NON MAGGIORE A 35 KW E’ UN IMPIANTO TERMICO (nota 1)
2.c) IMPIANTI DI PORTATA TERMICA MAGGIORE A 35 KW 2.d) SE PORTATA TERMICA MAGGIORE A 116 KW
2.e) SE IMPIANTO DI PORTATA TERMICA MAGGIORE A 35 KW E’ UN IMPIANTO TERMICO (nota 1)
nota 1) Definizione di impianto termico (allegato A al D.lgs. n.311/2006): "impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW."
IMPIANTI PRODUTTIVI (NON SOGGETTI A LEGGE N. 46/90)
IMPIANTI ESISTENTI OGGETTO DI INTERVENTO EDILIZIO O DI NUOVA REALIZZAZIONE
1.a) IMPIANTO DI PORTATA TERMICA NON MAGGIORE A 35 KW
1.b) SE IMPIANTO DI PORTATA TERMICA NON MAGGIORE A 35 KW E’ UN IMPIANTO TERMICO (nota 1)
1.c) IMPIANTI DI PORTATA TERMICA MAGGIORE A 35 KW
1.d) SE PORTATA TERMICA MAGGIORE A 116 KW
1.e) SE IMPIANTO DI PORTATA TERMICA MAGGIORE A 35 KW E’ UN IMPIANTO TERMICO (nota 1)
IMPIANTI CIVILI: SOGGETTI A LEGGE n. 46/90
1) IMPIANTI ESISTENTI NON MODIFICATI DA INTERVENTI EDILIZI
1.a) VECCHI IMPIANTI (ANTECEDENTI AL 13.03.1990):
OBBLIGO DI VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA E FUNZIONALITÀ EX ALLEGATO II° AL DPR 218/98. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO: UNI 10738/1998.
N.B. i vecchi impianti sono quelli realizzati antecedentemente alla entrata in vigore della legge n. 46/90 e che dunque non sono certificati dalla “Dichiarazione di Conformità”. Essi vanno verificati al più presto (ed eventualmente adeguati all'odierna regola d'arte). Il modo migliore per effettuare la verifica ad oggi è la Norma UNI 10738 (già introdotta dal DPR 218/98). Il D.p.r. n. 218/98 prevedeva entro il 31.12.1998 la verifica di tutti gli impianti antecedenti al 13 Marzo 1990, e privi pertanto di Dichiarazione di Conformità. Le 5 verifiche minime di sicurezza per i vecchi impianti sono: idoneità della ventilazione ed idoneità locali - idoneità della aerazione - efficienza dei camini/canne fumarie e sistemi di evacuazione similari - tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas - funzionalità ed esistenza dei dispositivi di controllo di fiamma (laddove previsto). Se (e solo se) l'impianto passa tutte e 5 le prove è possibile considerarlo idoneo al funzionamento e non prevederne l’adeguamento. Oggi è possibile/raccomandabile usare l'Appendice F della UNI 10738 quale dichiarazione di rispondenza ai minimi requisiti di sicurezza prodotta da tecnico abilitato (L. 46/90), in quanto l'Allegato II del DPR 218/98 era utilizzabile solo fino al 31.12.1998.
Scarica qui il testo della UNI 10738 e dell'Appendice F (dichiarazione di funzionamento in sicurezza ai sensi della UNI 10738) http://www.veneziaenergia.it/TERMICI/Regolamenti/Norme/UNI10738.pdf
1.b) IMPIANTI INSTALLATI DAL 13.03.1990:
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA “DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ” AI SENSI DELLA LEGGE N.46/90 COMPRENSIVA DI TUTTI GLI ALLEGATI OBBLIGATORI.
La dichiarazione di conformità deve seguire le disposizioni che sono riportate nella Legge N. 46/90 e nel relativo Decreto attuativo D.p.r. n. 447/91.
La dichiarazione è un’attestazione firmata e per essere valida deve avere alcuni elementi importanti che ne completano gli aspetti formali:
§ Il Modello Ministeriale debitamente compilato e firmato;
(Scarica qui il modello del D.M.12 febbraio 1992) www.veneziaenergia.it/TERMICI/INFO/DC.pdf
§ Il Certificato Camerale di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali; (è un documento che viene rilasciato dalla Camera di Commercio presso cui si è iscritti in qualità di imprese esercenti l'attività di installazione e manutenzione di impianti.)
§ Lo schema dell'impianto realizzato;
§ La relazione sui materiali utilizzati. Il Comitato Italiano del Gas (CIG) ha emesso una "GUIDA alla compilazione degli allegati alla Dichiarazione di Conformità", guida che raggruppa sia la relazione sui materiali sia lo schema di impianto.
(Scarica qui la guida del CIG www.veneziaenergia.it/TERMICI/INFO/dc%20allegati%20obbligatori.pdf
N:B. La semplice compilazione del modello ministeriale non può bastare, gli allegati sono obbligatori e senza di essi la dichiarazione di conformità NON può essere considerata valida. Nel caso l’impianto non sia dotato di certificato di conformità è opportuno seguire la prassi relativa agli impianti di cui al punto sopra 1.a.
2) IMPIANTI ESISTENTI OGGETTO DI INTERVENTO EDILIZIO O DI NUOVA REALIZZAZIONE:
2.a) IMPIANTI DI PORTATA TERMICA NON MAGGIORE A 35 KW
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA “DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ” AI SENSI DELLA LEGGE N.46/90 COMPRENSIVA DI TUTTI GLI ALLEGATI OBBLIGATORI. (vedi punto sopra 1.b)
OBBLIGO DI RISPETTARE LE NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO.
§ UNI 7129/01 (allegata al D.M. 27 marzo 2006) (Scarica qui la UNI7129/01) www.veneziaenergia.it/TERMICI/Regolamenti/Norme/7129.pdf
N.B. La UNI 7129 si articola sostanzialmente in tre parti: gli impianti interni, la ventilazione dei locali , l’evacuazione dei prodotti della combustione. Il capitolo degli impianti interni comprende i materiali ammessi all’uso per le tubazioni, per gli accessori, le modalità di installazione delle tubazioni (in vista, sottotraccia o interrate e negli attraversamenti), nonché le procedure per effettuare la prova di tenuta al termine del lavoro. Nello stesso capitolo vengono specificate anche le modalità di installazione degli apparecchi e per la messa in servizio degli stessi nonché le prescrizioni per la manutenzione dell’impianto. Il capitolo della ventilazione dei locali, in cui gli apparecchi sono installati, riporta le prescrizioni da adottare al fine di consentire l’afflusso dell’aria comburente. Il capitolo è suddiviso in tre principali paragrafi: la ventilazione naturale diretta, la ventilazione naturale indiretta e l’evacuazione dell’aria viziata. La ventilazione naturale diretta può essere conseguita, nel modo più semplice, praticando una o più aperture nelle pareti perimetrali esterne; le aperture devono essere protette con idonee griglie. La superficie netta dei fori deve essere di 6 cm2 per ogni KW di portata termica installata, con un minimo di 100 cm2; se le aperture vengono praticate in alto, la superficie minima richiesta deve essere maggiorata del 50%. Oltre a quanto sopraindicato, la norma prevede anche la possibilità di ottenere la ventilazione diretta utilizzando appositi condotti, singoli o collettivi, per l’adduzione dell’aria. La ventilazione naturale indiretta si può ottenere invece da un locale attiguo permanentemente ventilato con le modalità sopraindicate. Il passaggio di aria dal locale attiguo a quello da ventilare può essere ottenuto realizzando un’apertura sulla porta di comunicazione tra i due locali o maggiorando la fessura tra la porta ed il pavimento per consentire il passaggio dell’aria; le sezioni si calcolano nello stesso modo sopra citato. Relativamente all’evacuazione dell’aria viziata, ad esempio nel caso in cui il piano di cottura non disponga di una propria cappa per il convogliamento all’esterno dei vapori, la norma prevede la possibilità di utilizzare un elettroventilatore (aspiratore). In questo caso però è necessario attenersi ad alcune ulteriori prescrizioni per evitare che il ventilatore possa mettere in depressione il locale dove è installato e così aspirare i prodotti della combustione di altri apparecchi alimentati a gas. Il capitolo dell’evacuazione dei prodotti della combustione specifica le caratteristiche dei canali da fumo (collegamenti dall’apparecchio al camino o direttamente evacuanti all’esterno) la pendenza minima, la lunghezza, il numero massimo ammissibile di curve ecc. Un altro punto del capitolo riguarda le caratteristiche generali dei camini e delle canne fumarie; per la precisione i camini sono considerati al servizio di un solo apparecchio, o al massimo di due installati nello stesso ambiente, mentre le canne fumarie servono fino a 6 apparecchi installati in locali situati su diversi piani. Nel capitolo dell’evacuazione dei prodotti della combustione, la norma contempla anche la possibilità dell’evacuazione diretta all’esterno, il cosiddetto “scarico a parete”. Nei casi dove ciò è consentito, sono prescritte le distanze di rispetto tra l’uscita dei fumi dal terminale e finestre, gronde, balconi, tubazioni, dal piano di calpestio ecc. In particolare, la norma prevede distanze differenti in funzione della portata termica degli apparecchi e delle diverse caratteristiche tecniche degli stessi (a tiraggio naturale o forzato). Infine, il testo della norma è corredato da quattro appendici; la prima riguarda il calcolo dei diametri delle tubazioni di un impianto interno, la seconda riguarda gli schemi di installazione di apparecchi di cottura secondo i vari metodi di evacuazione dei prodotti della combustione, la terza le dimensioni interne di alcune tipi di camini singoli e la quarta è dedicata alle citazioni bibliografiche.
§ UNI 11071 (per caldaie a condensazione)
§ UNI 10845 (recupero dei camini esistenti)
§ UNI 10640 (NORMA DI PRODOTTO)
§ UNI 10641 (NORMA DI PRODOTTO) Le principali norme Uni sono scaricabili dai siti: www.uni.com www.veneziaenergia.com
2.b.) SE L’IMPIANTO DI PORTATA TERMICA NON MAGGIORE A 35 KW E’ UN IMPIANTO TERMICO:
OLTRE IL PUNTO SOPRA 1.B, VIGE L’OBBLIGO DI RISPETTARE ANCHE LA LEGGE n.10/91 E I SUOI REGOLAMENTI DI ESECUZIONE, D.P.R. n.412/93 e D.P.R. n.551/99, NONCHÉ IL D.LGS. N.192/2005 e ss.mm.
N. B. I regolamenti di attuazione della Legge n.10/91, sono diretti al contenimento dei consumi energetici ma, nel contempo, introducono alcune prescrizioni relative alla sicurezza degli impianti termici, a tutela della salute e dell’incolumità delle persone. Relativamente ad alcuni punti rilevanti per il settore impiantistico del gas si ricorda che il DPR 412/93, e successive modificazioni, contiene prescrizioni relative alle caratteristiche ed alla tipologia dei generatori di calore che possono essere installati, alla ventilazione dei locali in cui possono essere installati apparecchi di tipo B (a camera di combustione aperta) ed all’evacuazione dei prodotti della combustione. Per quanto riguarda in particolare l’evacuazione dei prodotti della combustione, si segnala che le prescrizioni introdotte, prevedono, per gli edifici costituiti da più unità immobiliari, l’obbligo di evacuare i fumi oltre il tetto dell’edificio, nei seguenti casi:
§ realizzazione ex-novo di impianti termici;
§ ristrutturazione di impianti termici centralizzati;
§ ristrutturazione di tutti gli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
§ trasformazione di impianti centralizzati in impianti individuali;
§ impianti termici individuali realizzati da singoli, previo distacco dall’impianto centralizzato.
Gli stessi Decreti sopraccitati, consentono invece l’evacuazione dei prodotti della combustione direttamente all’esterno a parete, con generatori di calore che, per valori di emissione nei prodotti della combustione appartengono alla classe meno inquinante prevista dalla norma UNI EN 297 “Caldaie di riscaldamento centralizzato alimentate a combustibili gassosi - Caldaie di tipo B11 e B11BS equipaggiate con bruciatore atmosferico, con portata termica nominale minore o uguale a 70 kW”, nei seguenti casi:
§ mera sostituzione di generatori di calore individuali;
§ singole ristrutturazioni di impianti termici individuali esistenti, ubicati in stabili plurifamiliari, che non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili all’applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
§ nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie d’intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione dei prodotti della combustione funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
2.c) IMPIANTI DI PORTATA TERMICA OLTRE I 35 KW:
OLTRE IL PUNTO SOPRA 1.B, OBBLIGO DI RISPETTARE IL D.M. 12 APRILE 1996 “ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”
N.B. Il decreto regolamenta gli impianti termici di portata termica maggiore a 35 KW adibiti ai seguenti utilizzi:climatizzazione di edifici; produzione centralizzata di acqua calda, surriscaldata e/o vapore; forni da pane e altri laboratori artigiani; lavaggio biancheria e sterilizzazione; cucina e lavaggio stoviglie. Specifica le prescrizioni da adottare per:evitare accumuli pericolosi di combustibile gassoso nei luoghi di installazione degli apparecchi e nei locali direttamente comunicanti con essi;limitare, in caso di incidente, danni alle persone; limitare, sempre in caso di incidenti, danni ai locali vicini. Allo scopo vengono indicate le caratteristiche dei locali in cui è installato l’impianto, le modalità di ventilazione degli stessi, la tipologia degli accessi nonché la modalità di posa delle condotte del gas. Alcune novità introdotte dal D.M. riguardano la possibilità di installare gli apparecchi all’aperto (purché realizzati specificamente per tale installazione) o in locali interrati fino a 10 mt. Un’altra importante novità interessa la pressione di alimentazione del gas ora ammessa fino al valore di 0,5 bar. Infine, per gli impianti centralizzati a gas, è importante ricordare che il Decreto Ministeriale 12 Aprile 1996 riporta le prescrizioni da adottare ai fini della prevenzione degli incendi negli impianti termici.
2.d) SE PORTATA TERMICA SUPERIORE A 116 KW
OLTRE IL PUNTO SOPRA 1.B, OBBLIGO DI RISPETTARE IL D.M. 12 APRILE 1996
ANCHE
OBBLIGO DI PRESENTANZIONE DELLA RICHIESTA DI OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI.
2.e) SE IMPIANTO DI PORTATA TERMICA MAGGIORE A 35 KW E’ ANCHE IMPIANTO TERMICO:
OLTRE IL PUNTO SOPRA 1.B, VIGE L’OBBLIGO DI RISPETTARE ANCHE LA LEGGE n.10/91 E I SUOI REGOLAMENTI DI ESECUZIONE, D.P.R. n.412/93 e D.P.R. n.551/99,
NONCHÉ OBBLIGO DI RISPETTARE IL D.M. 1/12/1975 e IL D.LGS. N.152/2006
ANCHE
OBBLIGO DEL PARERE DELL’ISPESL.
IMPIANTI PRODUTTIVI (NON SOGGETTI A LEGGE N. 46/90)
ESISTENTI OGGETTO DI INTERVENTO EDILIZIO O DI NUOVA REALIZZAZIONE
1.a) IMPIANTO DI PORTATA TERMICA NON MAGGIORE A 35 KW:
OBBLIGO DI RISPETTARE LE NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO: (vedi sopra punto 2 a)
§ UNI 7129/01
§ UNI 11071
§ UNI 10845 (recupero dei camini esistenti)
§ UNI 8723 (cucine professionali)
§ UNI 10640 (NORMA DI PRODOTTO)
§ UNI 10641 (NORMA DI PRODOTTO)
Le principali norme Uni sono scaricabili dai sito: www.uni.com www.veneziaenergia.it 1.b)
SE L’IMPIANTO DI PORTATA TERMICA NON MAGGIORE A 35 KW E’ UN IMPIANTO TERMICO:
OLTRE IL PUNTO 1.a DI CUI SOPRA, OBBLIGO DI RISPETTARE ANCHE LA LEGGE N. 10/91 E I SUOI REGOLAMENTI D’ESECUZIONE, D.P.R. N.412/93 E D.P.R. N.551/99, NONCHÉ IL D.LGS. N.192/2005 E SS.MM. 1.c) IMPIANTI DI PORTATA TERMICA OLTRE I 35 KW: OLTRE IL PUNTO 1.a DI CUI SOPRA , OBBLIGO DI RISPETTARE IL D.M. 12.APRILE 1996 “ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”.
1.d) SE PORTATA TERMICA MAGGIORE A 116 KW
OLTRE IL PUNTO 1.a DI CUI SOPRA , OBBLIGO DI RISPETTARE IL D.M. 12.APRILE 1996
ANCHE
OBBLIGO DI PRESENTANZIONE DELLA RICHIESTA DI OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI
1.e) SE IMPIANTO DI PORTATA TERMICA MAGGIORE O UGUALE A 35 KW E’ UN IMPIANTO TERMICO:
OLTRE IL PUNTO SOPRA 1.a, VIGE L’OBBLIGO DI RISPETTARE
ANCHE
LA LEGGE n.10/91 E I SUOI REGOLAMENTI DI ESECUZIONE, D.P.R. n.412/93 e D.P.R. n.551/99, NONCHÉ OBBLIGO DI RISPETTARE IL D.M. 1/12/1975 e IL D.LGS. N.152/2006
ANCHE
OBBLIGO DEL PARERE DELL’ISPESL.
LEGGE N.46/90: IMPIANTI CON OBBLIGO DI PROGETTO
La Legge 46/90 ed i relativi Regolamenti di Attuazione (D.P.R. 447/1991, DPR 392/94 e DPR 218/98) dettano le norme in tema di sicurezza degli impianti tecnici civili. La legge considera gli impianti nel loro insieme, in tutte le diverse fasi progettuali ed esecutive, definendo i ruoli ed i compiti specifici dei soggetti preposti: progettista, installatore, committente.
Essa, infatti, regolamenta le normative pertinenti gli impianti tecnici civili quali (art.1)
§ gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
§ gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
§ gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
§ gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
§ gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
§ gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; § gli impianti di protezione antincendio.
La legge definisce inoltre le figure professionali dei soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti (art. 2), nonché i requisiti tecnico-professionali di cui ciascuno di essi deve essere in possesso per essere abilitato allo svolgimento delle stesse (art. 3).
Per garantire la sicurezza degli impianti, la Legge 46/90, oltre a ribadire la prescrizione generale, già introdotta dalla 1083/71, di eseguire gli impianti secondo la regola dell’arte, utilizzando materiali anch’essi fabbricati a regola d’arte, nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza emanate dall’Ente Italiano di Unificazione (UNI) e dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) (art. 7 Legge 46/90 ed art. 5 D.P.R. 447/91), introduce alcune nuove prescrizioni tra cui:
· obbligo di progetto e rilascio del certificato di collaudo a fine lavori da parte di professionisti iscritti negli albi professionali (art. 6 Legge 46/90 e art. 4 D.P.R. 447/91);
· obbligo per l’impresa installatrice, di rilasciare a fine lavori, una dichiarazione dalla quale risulti la conformità degli impianti, alle norme UNI-CEI (art. 9 Legge 46/90 ed art. 7 D.P.R. 447/ 91);
· obbligo per il committente o il proprietario di affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti, ad imprese in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali di cui al succitato art. 3 (art. 10 Legge 46/90);
· possibilità di far eseguire sugli impianti collaudi e verifiche, sia da parte dei privati (cliente, ditta installatrice) che dalla Pubblica Amministrazione (Comuni, A.S.L., Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, liberi professionisti.) (art. 14 Legge 46/90 ed art. 9 D.P.R. 447/91);
· obbligo di adeguamento degli impianti non più a norma alle norme vigenti
Art. 12. Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri.
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.
N.B. Resta inteso l’obbligo di verifica dei requisiti minimi di sicurezza e funzionalità.
SANZIONI
Art. n°16 L.n.46/1990 “1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonchè gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.”
N.B. LE PRESENTI AVVERTENZE SI INTENDONO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVE E NON SOSTITUISCONO LA LETTURA INTEGRALE DELLE NORME, DELLE LEGGI E DEI DECRETI VIGENTI.
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